RACCOMANDATA
R.R.
Ferrara
03/01/2012
all'attenzione
di:
Gent.mo
dr. Giuseppe
Vargas
Presidente
Consob
Via
G.B. Martini 3
00198
Roma
Oggetto:
Elementi
di illegalità nella prossima operazione di conversione azioni
privilegiate e di risparmio delle società Fiat Group S.p.a. e Fiat
Industrial S.p.a. in azioni ordinarie.
ESPOSTO
Poiché
ritengo le annunciate operazioni completamente illegali, rivolgo a
Lei, quale Presidente dell'Ente incaricato della tutela degli
investitori, questo esposto al fine di ottenere la cancellazione (o
modifica) di un'operazione che, stando alle comunicazioni delle
società interessate, si presenta come una truffa ai danni degli
azionisti privilegiati e di risparmio: tale
truffa si attuerebbe convertendo le azioni privilegiate e di
risparmio in un numero inferiore di azioni ordinarie, senza tener
conto del diritto di proprietà dei soci sulla società FIAT.
Prima
di tutto nella operazione di conversione la pretesa del Consiglio di
Amministrazione (CdA) di scegliere il periodo di rilevazione dei
prezzi di borsa, assegna allo stesso un potere che legalmente non
possiede: certamente non avrebbe fatto l'operazione se le azioni di
risparmio avessero avuto un valore superiore a quello delle ordinarie
(ci sono casi in borsa) e si arroga il diritto di decidere il periodo
(certamente il migliore per gli azionisti che lo hanno eletto, ovvero
i soci del gruppo di controllo della Fiat). L'intera operazione
appare illegale perché modifica il capitale sociale, diminuendolo e
quindi il contratto sociale (art.2252 cc).
Il
Gruppo Fiat ha comunicato ai soci che, nella futura conversione delle
azioni privilegiate e risparmio delle
società
Fiat Group S.p.a. e Fiat Industrial S.p.a. in azioni ordinarie
sarebbe necessario estinguere le vecchie
azioni
ed assegnarne di nuove facendo riferimento alle statistiche dei
prezzi delle contrattazioni di borsa: questo è un falso colossale,
lesivo dei diritti dei soci che posseggano azioni privilegiate e
di risparmio.
1)
Riferimenti normativi sulle violazioni legislative dell'operazione
ipotizzata:
- Nel diritto societario il contratto sociale è la base dei diritti dei soci e il capitale sociale è la somma complessiva versata dagli stessi: esso rappresenta quindi i diritti patrimoniali complessivi mentre la quota è una sua frazione di proprietà del socio (art.2247 cc).
- La quota è quindi titolo di proprietà privata (parziale) sulla ditta, la sua cancellazione e sostituzione con una quota inferiore è una violazione dell'art. 42 della Costituzione “la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge”: la pretesa di cancellare un certo numero di azioni (con relative quote sociali) e sostituirle con un numero inferiore di altre azioni (e, di conseguenza, con un numero inferiore di quote sociali) fa sì che le quote in mano ai soci diminuiscano, diminuendo quindi il loro titolo di proprietà sulla Società e sul suo patrimonio in maniera illegale.
- Poiché le quote sociali, dalle quali derivano le azioni, sono proprietà privata, se il proprietario non ha mai autorizzato una vendita, nessuno può modificare la loro quantità che è un diritto costituzionalmente garantito. Convertire le azioni da privilegiate o risparmio in ordinarie vuol dire applicare alle quote di capitale sociale delle azioni da convertire i diritti relativi alle azioni ordinarie, non altro. Poiché la quota di capitale sociale contenuta nelle azioni è uguale, va da sé che un corretto cambio non può avere che il rapporto 1 a 1; difatti è incomprensibile che si cambi l'unica parte uguale in tutte le azioni con un rapporto 1 a 0,7 (come ad esempio per le azioni Fiat Industrial Privilegiate).
2) La modifica proposta del valore nominale di tutte le azioni viola
innanzitutto l'art. 2252 c.c.
(il contratto sociale può essere modificato soltanto col consenso di tutti i soci), in quanto il capitale sociale con le sue quote nominali E' il contratto sociale (art. 2247 c.c.) e già questo basta a far capire l'errore: inoltre, siccome rappresenta il titolo di proprietà sul patrimonio della società, assegna ai vecchi azionisti ordinari un aumento illegale del loro titolo di proprietà sullo stesso.
(il contratto sociale può essere modificato soltanto col consenso di tutti i soci), in quanto il capitale sociale con le sue quote nominali E' il contratto sociale (art. 2247 c.c.) e già questo basta a far capire l'errore: inoltre, siccome rappresenta il titolo di proprietà sul patrimonio della società, assegna ai vecchi azionisti ordinari un aumento illegale del loro titolo di proprietà sullo stesso.
3)
Esame di alcune conseguenze della conversione ipotizzata:
3a
- Variazioni nella ripartizione dei dividendi
Il
proprietario, poniamo, di 20.000 azioni privilegiate, che finora ha
ottenuto 20.000 quote dei vari dividendi deliberati, dopo la
conversione riceverà 14.000 quote; addirittura, ove fossero azioni
di risparmio, il socio che abbia investito nella prospettiva di avere
dividendi più ricchi, si troverà a percepire 14.500 quote di
dividendo contro 20.000 di un corrispondente numero di azioni
ordinarie antecedenti la conversione, una bella presa in giro mi
sembra (cfr art.2263 cc, Ripartizione dei guadagni proporzionali al
conferimento, salvo patti contrari).
3b
- Variazioni nella situazione proprietaria
Il
patrimonio della società rimane invariato, ciò che cambia sono i
proprietari di detto patrimonio come da questo schema:
Patrimonio
|
Azioni
ordinarie
|
Azioni
privilegiate
|
Totale
azioni
|
Valore
patrimoniale per azione
|
Totale
valore patrimoniale azioni ordinarie
|
|
Prima
della conversione
|
1000
|
50
|
50
|
100
|
1.000/100=10
|
10x50
= 500
|
Dopo
la conversione
|
1000
|
50
|
35
(50x0,7)
|
85
|
1.000/85=
11,765
|
11,765x50
= 588,25
|
Fatti
i debiti rapporti si nota che che gli originali azionisti Fiat
ordinari ne ricavano un ingiusto e illegale aumento di valore
patrimoniale a scapito degli altri azionisti. Siccome a nominare il
CdA sono gli azionisti ordinari “viene da pensar male”. Lo stesso
scarto si ritroverebbe in caso di liquidazione della società: pur
avendo versata la stessa cifra iniziale, gli azionisti ordinari
percepirebbero una somma superiore per la diminuzione del numero
delle quote relative agli ex azionisti privilegiate e risparmio.
3c - Valore dei diritti collegati alla quota sociale
Quanto
al valore dei diritti collegati alla quota sociale, come il socio ha
scelto una categoria di azioni, così ha diritto a dare una sua
valutazione del valore dei diritti e a scegliere nel merito: se
questa fosse un'offerta di borsa l'operazione sarebbe corretta,
perchè il socio potrebbe scegliere di tenere i suoi diritti. Questa
invece è un'operazione societaria (interna alla società)
obbligatoria e svincolata completamente dai valori di borsa, si deve
quindi basare sui diritti del socio garantiti dalla legge.
Per
quel che riguarda le quotazioni di borsa, esse non sono che una mera
statistica di operazioni di compravendita, i cui diritti legali sono
assolutamente limitati ai contraenti: non creano nessun diritto o
obbligo per i terzi e il valore di recesso ad esse collegato si basa
sempre sul diritto di cui diventano alternativa: se si seguisse la
legge e l'indice di conversione fosse 1 a 1, chiaramente il valore di
borsa si adeguerebbe. E' dal diritto che nasce il valore, non dal
valore di borsa che nasce un diritto.
Concludo
questo esposto constatando che:
- L'annuncio dell'operazione nei termini citati ha provocato una variazione dei corsi di borsa: essendo un'operazione illegale si potrebbe perfino parlare di aggiotaggio.
- Il senatore Elio Lannutti ha presentato una interrogazione parlamentare in merito alle questioni che io sollevo con il presente esposto, in data 17 novembre 2011, Seduta n. 637Legislatura 16, Atto n. 4-06277
Poiché
la risposta del Suo Istituto alle mie e-Mail è stata superficiale e
non ha assolutamente affrontato il problema,
La prego di voler far controllare le mie affermazioni da un Suo
esperto in capitale sociale e diritto societario:
nei decenni passati Banca d'Italia e Consob nulla hanno eccepito su
decine di operazioni di fusione fatte con gli stessi criteri di
questa conversione e gravemente lesivi dei diritti di intere
categorie di soci. Tutto questo deve finire e quindi tutelerò i miei
interessi rivolgendomi alla Magistratura nei confronti di chiunque
abbia avuto ruolo in questa operazione illegale nel caso venisse
attuata.
Confido
comunque in un Suo intervento urgente per la tutela dei
risparmiatori.
Le porgo distinti saluti.
Fabbri
Sergio,
azionista
Fiat Industrial
ALLEGATO
A) Riferimenti al codice civile
- Art. 2247 - Contratto di società: con il contratto di società due o più persone conferisconobeni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
- Art. 2252 - Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i socise non è convenuto diversamente (modificazioni del contratto sociale).
- Art. 2263 - Ripartizione dei guadagni proporzionali al conferimento, salvo patti contrari.
- Art. 2282 - Ripartizione attivo proporzionale.
- Art. 2325 - Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.
- Art. 2334 - Versamento importo sottoscrizioni per costituzione soc. per azioni - Il fatto che i promotori abbiano il potere di perseguire gli inadempienti dimostra che il contratto di società – art. 2247 – nasce prima o contemporaneamente alla nuova ditta che dovrà poi gestire il capitale versato, fermo restando che il titolo di proprietà sulla nuova ditta e sul suo patrimonio è dato dal contratto di società antecedente e, per il socio, dal valore percentuale del suo conferimento sul totale del capitale versato. E' indubbio che tale conferimento è di euro 1,5 per tutte le azioni Fiat Industrial, quindi il titolo di proprietà è uguale per tutte le azioni. E' altrettanto indubbio che gli organi amministrativi di Fiat Industrial hanno solo il potere di gestire il patrimonio della società ma non hanno nella maniera più assoluta il potere di intervenire sulla composizione del contratto sociale, che è l'elemento di diritto da cui nasce la società.
- Art. 2445 /2446/2447- (sulla diminuzione di capitale sociale, violati in toto)
ALLEGATO
B) Caso di fusione, operazione societaria similare
Per
il caso di fusione, operazione societaria similare a questa, vi
segnalo quanto segue:
L’ordinanza
n. 2637 del 8.02.2006 Cass. Civ. S.U. recepisce
il nuovo testo dell’art. 2504-bis c.c. e chiarisce che la la nuova
società subentra in tutti i rapporti (diritti ed obblighi) pregressi
in dipendenza di una vicenda puramente evolutiva-modificativa dello
stesso soggetto giuridico: “l’art. 2504 bis c.c., nel testo
vigente, stabilisce, al primo comma, che la società risultante dalla
fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle
società partecipanti alla fusione, proseguendo
tutti i loro rapporti,
anche processuali, anteriori
alla fusione.
Il
Legislatore ha così (definitivamente) chiarito che la fusione tra
società, prevista dagli artt. 2501 e seguenti c.c. non determina,
nell'ipotesi di fusione per incorporazione, l’estinzione della
società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto
nell’ipotesi di fusione paritaria; ma attua l’unificazione
mediante l’integrazione reciproca delle società partecipanti alla
fusione. Il
fenomeno non comporta, dunque, l’estinzione di un soggetto e
(correlativamente) la creazione di un diverso soggetto; risolvendosi
(come è già stato rilevato in dottrina) in una vicenda meramente
evolutiva/modificativa dello stesso soggetto, che conserva la propria
identità, pur in un nuovo assetto organizzativo”
nota:
Il
soggetto è la comunione dei Soci nel contratto di società che
conserva la propria identità in una nuova ditta (assetto
organizzativo). “Proseguendo
tutti i loro rapporti….anteriori alla fusione”,
quindi anche i rapporti di partecipazione al capitale sociale dei
soci.
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