Raccomandata inviata a Consob


RACCOMANDATA R.R.
Ferrara 03/01/2012
all'attenzione di:

Gent.mo dr. Giuseppe Vargas
Presidente Consob
Via G.B. Martini 3
00198 Roma
Oggetto:
Elementi di illegalità nella prossima operazione di conversione azioni privilegiate e di risparmio delle società Fiat Group S.p.a. e Fiat Industrial S.p.a. in azioni ordinarie.


ESPOSTO

Poiché ritengo le annunciate operazioni completamente illegali, rivolgo a Lei, quale Presidente dell'Ente incaricato della tutela degli investitori, questo esposto al fine di ottenere la cancellazione (o modifica) di un'operazione che, stando alle comunicazioni delle società interessate, si presenta come una truffa ai danni degli azionisti privilegiati e di risparmio: tale truffa si attuerebbe convertendo le azioni privilegiate e di risparmio in un numero inferiore di azioni ordinarie, senza tener conto del diritto di proprietà dei soci sulla società FIAT.

Prima di tutto nella operazione di conversione la pretesa del Consiglio di Amministrazione (CdA) di scegliere il periodo di rilevazione dei prezzi di borsa, assegna allo stesso un potere che legalmente non possiede: certamente non avrebbe fatto l'operazione se le azioni di risparmio avessero avuto un valore superiore a quello delle ordinarie (ci sono casi in borsa) e si arroga il diritto di decidere il periodo (certamente il migliore per gli azionisti che lo hanno eletto, ovvero i soci del gruppo di controllo della Fiat). L'intera operazione appare illegale perché modifica il capitale sociale, diminuendolo e quindi il contratto sociale (art.2252 cc).
Il Gruppo Fiat ha comunicato ai soci che, nella futura conversione delle azioni privilegiate e risparmio delle
società Fiat Group S.p.a. e Fiat Industrial S.p.a. in azioni ordinarie sarebbe necessario estinguere le vecchie
azioni ed assegnarne di nuove facendo riferimento alle statistiche dei prezzi delle contrattazioni di borsa: questo è un falso colossale, lesivo dei diritti dei soci che posseggano azioni privilegiate e di risparmio.






1) Riferimenti normativi sulle violazioni legislative dell'operazione ipotizzata:

  • Nel diritto societario il contratto sociale è la base dei diritti dei soci e il capitale sociale è la somma complessiva versata dagli stessi: esso rappresenta quindi i diritti patrimoniali complessivi mentre la quota è una sua frazione di proprietà del socio (art.2247 cc).
  • La quota è quindi titolo di proprietà privata (parziale) sulla ditta, la sua cancellazione e sostituzione con una quota inferiore è una violazione dell'art. 42 della Costituzione “la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge”: la pretesa di cancellare un certo numero di azioni (con relative quote sociali) e sostituirle con un numero inferiore di altre azioni (e, di conseguenza, con un numero inferiore di quote sociali) fa sì che le quote in mano ai soci diminuiscano, diminuendo quindi il loro titolo di proprietà sulla Società e sul suo patrimonio in maniera illegale.
  • Poiché le quote sociali, dalle quali derivano le azioni, sono proprietà privata, se il proprietario non ha mai autorizzato una vendita, nessuno può modificare la loro quantità che è un diritto costituzionalmente garantito. Convertire le azioni da privilegiate o risparmio in ordinarie vuol dire applicare alle quote di capitale sociale delle azioni da convertire i diritti relativi alle azioni ordinarie, non altro. Poiché la quota di capitale sociale contenuta nelle azioni è uguale, va da sé che un corretto cambio non può avere che il rapporto 1 a 1; difatti è incomprensibile che si cambi l'unica parte uguale in tutte le azioni con un rapporto 1 a 0,7 (come ad esempio per le azioni Fiat Industrial Privilegiate).
2) La modifica proposta del valore nominale di tutte le azioni viola innanzitutto l'art. 2252 c.c.
(il contratto sociale può essere modificato soltanto col consenso di tutti i soci), in quanto il capitale sociale con le sue quote nominali E' il contratto sociale (art. 2247 c.c.) e già questo basta a far capire l'errore: inoltre, siccome rappresenta il titolo di proprietà sul patrimonio della società, assegna ai vecchi azionisti ordinari un aumento illegale del loro titolo di proprietà sullo stesso.

3) Esame di alcune conseguenze della conversione ipotizzata:

3a - Variazioni nella ripartizione dei dividendi
Il proprietario, poniamo, di 20.000 azioni privilegiate, che finora ha ottenuto 20.000 quote dei vari dividendi deliberati, dopo la conversione riceverà 14.000 quote; addirittura, ove fossero azioni di risparmio, il socio che abbia investito nella prospettiva di avere dividendi più ricchi, si troverà a percepire 14.500 quote di dividendo contro 20.000 di un corrispondente numero di azioni ordinarie antecedenti la conversione, una bella presa in giro mi sembra (cfr art.2263 cc, Ripartizione dei guadagni proporzionali al conferimento, salvo patti contrari).

3b - Variazioni nella situazione proprietaria
Il patrimonio della società rimane invariato, ciò che cambia sono i proprietari di detto patrimonio come da questo schema:


Patrimonio
Azioni ordinarie
Azioni privilegiate
Totale azioni
Valore patrimoniale per azione
Totale valore patrimoniale azioni ordinarie
Prima della conversione
1000
50
50
100
1.000/100=10
10x50 = 500
Dopo la conversione
1000
50
35 (50x0,7)
85
1.000/85=
11,765
11,765x50 = 588,25

Fatti i debiti rapporti si nota che che gli originali azionisti Fiat ordinari ne ricavano un ingiusto e illegale aumento di valore patrimoniale a scapito degli altri azionisti. Siccome a nominare il CdA sono gli azionisti ordinari “viene da pensar male”. Lo stesso scarto si ritroverebbe in caso di liquidazione della società: pur avendo versata la stessa cifra iniziale, gli azionisti ordinari percepirebbero una somma superiore per la diminuzione del numero delle quote relative agli ex azionisti privilegiate e risparmio.

3c - Valore dei diritti collegati alla quota sociale
Quanto al valore dei diritti collegati alla quota sociale, come il socio ha scelto una categoria di azioni, così ha diritto a dare una sua valutazione del valore dei diritti e a scegliere nel merito: se questa fosse un'offerta di borsa l'operazione sarebbe corretta, perchè il socio potrebbe scegliere di tenere i suoi diritti. Questa invece è un'operazione societaria (interna alla società) obbligatoria e svincolata completamente dai valori di borsa, si deve quindi basare sui diritti del socio garantiti dalla legge.
Per quel che riguarda le quotazioni di borsa, esse non sono che una mera statistica di operazioni di compravendita, i cui diritti legali sono assolutamente limitati ai contraenti: non creano nessun diritto o obbligo per i terzi e il valore di recesso ad esse collegato si basa sempre sul diritto di cui diventano alternativa: se si seguisse la legge e l'indice di conversione fosse 1 a 1, chiaramente il valore di borsa si adeguerebbe. E' dal diritto che nasce il valore, non dal valore di borsa che nasce un diritto.

Concludo questo esposto constatando che:

  • L'annuncio dell'operazione nei termini citati ha provocato una variazione dei corsi di borsa: essendo un'operazione illegale si potrebbe perfino parlare di aggiotaggio.
  • Il senatore Elio Lannutti ha presentato una interrogazione parlamentare in merito alle questioni che io sollevo con il presente esposto, in data 17 novembre 2011, Seduta n. 637
    Legislatura 16, Atto n. 4-06277

Poiché la risposta del Suo Istituto alle mie e-Mail è stata superficiale e non ha assolutamente affrontato il problema, La prego di voler far controllare le mie affermazioni da un Suo esperto in capitale sociale e diritto societario: nei decenni passati Banca d'Italia e Consob nulla hanno eccepito su decine di operazioni di fusione fatte con gli stessi criteri di questa conversione e gravemente lesivi dei diritti di intere categorie di soci. Tutto questo deve finire e quindi tutelerò i miei interessi rivolgendomi alla Magistratura nei confronti di chiunque abbia avuto ruolo in questa operazione illegale nel caso venisse attuata.

Confido comunque in un Suo intervento urgente per la tutela dei risparmiatori.
Le porgo distinti saluti.

Fabbri Sergio,
azionista Fiat Industrial


ALLEGATO A) Riferimenti al codice civile

  • Art. 2247 - Contratto di società: con il contratto di società due o più persone conferiscono
    beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
  • Art. 2252 - Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci
    se non è convenuto diversamente (modificazioni del contratto sociale).
  • Art. 2263 - Ripartizione dei guadagni proporzionali al conferimento, salvo patti contrari.
  • Art. 2282 - Ripartizione attivo proporzionale.
  • Art. 2325 - Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.
  • Art. 2334 - Versamento importo sottoscrizioni per costituzione soc. per azioni - Il fatto che i promotori abbiano il potere di perseguire gli inadempienti dimostra che il contratto di società – art. 2247 – nasce prima o contemporaneamente alla nuova ditta che dovrà poi gestire il capitale versato, fermo restando che il titolo di proprietà sulla nuova ditta e sul suo patrimonio è dato dal contratto di società antecedente e, per il socio, dal valore percentuale del suo conferimento sul totale del capitale versato. E' indubbio che tale conferimento è di euro 1,5 per tutte le azioni Fiat Industrial, quindi il titolo di proprietà è uguale per tutte le azioni. E' altrettanto indubbio che gli organi amministrativi di Fiat Industrial hanno solo il potere di gestire il patrimonio della società ma non hanno nella maniera più assoluta il potere di intervenire sulla composizione del contratto sociale, che è l'elemento di diritto da cui nasce la società.
  • Art. 2445 /2446/2447- (sulla diminuzione di capitale sociale, violati in toto)


ALLEGATO B) Caso di fusione, operazione societaria similare

Per il caso di fusione, operazione societaria similare a questa, vi segnalo quanto segue:
L’ordinanza n. 2637 del 8.02.2006 Cass. Civ. S.U. recepisce il nuovo testo dell’art. 2504-bis c.c. e chiarisce che la la nuova società subentra in tutti i rapporti (diritti ed obblighi) pregressi in dipendenza di una vicenda puramente evolutiva-modificativa dello stesso soggetto giuridico: “l’art. 2504 bis c.c., nel testo vigente, stabilisce, al primo comma, che la società risultante dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. Il Legislatore ha così (definitivamente) chiarito che la fusione tra società, prevista dagli artt. 2501 e seguenti c.c. non determina, nell'ipotesi di fusione per incorporazione, l’estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell’ipotesi di fusione paritaria; ma attua l’unificazione mediante l’integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione. Il fenomeno non comporta, dunque, l’estinzione di un soggetto e (correlativamente) la creazione di un diverso soggetto; risolvendosi (come è già stato rilevato in dottrina) in una vicenda meramente evolutiva/modificativa dello stesso soggetto, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo”
nota: Il soggetto è la comunione dei Soci nel contratto di società che conserva la propria identità in una nuova ditta (assetto organizzativo). “Proseguendo tutti i loro rapporti….anteriori alla fusione, quindi anche i rapporti di partecipazione al capitale sociale dei soci.

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